Nuova definizione di impianto termico per pratiche ENEA serramenti
Pietro Dal Pont • 30 luglio 2020
Modificata la definizione di impianto termico, necessario per accedere alla detrazione ENEA per i serramenti
Nel recepire la direttiva 2018/844/Ue, anche nota come EPBD III (Energy performance of buildings directive III), il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 ha previsto una nuova definizione di impianto termico, ovvero:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Essendo intervenuta tale modifica nell'ordinamento nazionale, l'ENEA ha adeguato le procedure per l'accesso all'Ecobonus precisando, nella FAQ 9D, che per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020 (data di entrata in vigore del Dlgs 48/2020), "si applica la definizione di impianto termico" riportata all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto 10 giugno 2020, n. 48, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Con il DL 104/2020 pubblicato in GU il 13 Ottobre 2020 è stato definitivamente chiarito il significato di accesso autonomo. In particolare non era chiaro se l'accesso autonomo doveva avvenire sempre e comunque da una strada, mentre è stato chiarito che l'accesso autonomo può avvenire dall'esterno anche da cortile di proprietà non esclusiva. Si riporta di seguito il testo contenuto nell' art. 51 del DL: